TUTTO SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

F.A.Q. DAL SITO DELLA REGIONE PIEMONTE

A cosa serve la certificazione energetica?
Il documento testimonia la prestazione o il rendimento energetico di un immobile, cioè quanta energia in un anno è necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, di riscaldamento dell'acqua per uso domestico, di ventilazione e di illuminazione. Inoltre consiglia anche raccomandazioni per migliorare tale rendimento.

Quando entra in vigore?
Il 1° di ottobre del 2009.

Come verranno classificati gli edifici?
Secondo una scala di merito, da A + a G, rispettivamente dal migliore al peggiore rendimento energetico, che permetterà di valutarne in modo chiaro ed immediato lo stato in relazione ai consumi ed ai risparmi di energia.

Quanto dura la validità della certificazione energetica?
Il documento dura 10 anni. Alla scadenza dovrà essere nuovamente convalidato, così come in caso di interventi che modifcano le prestazioni energetiche dell’edificio.

Quali sono gli edifici interessati?
La certificazione energetica degli edifici è necessaria (ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 13/2007):
a)    nel caso di nuova costruzione di edifici;
b)    nel caso di ristrutturazione edilizia agli edifici;
c)    nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari;
d)    nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari.

Quali sono gli edifici esclusi?
Le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d’uso:
•    box;
•    cantine;
•    autorimesse;
•    parcheggi multipiano;
•    locali adibiti a depositi;
•    strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
•    strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi;
•    altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.
Inoltre la certificazione energetica non è necessaria per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato (come ad esempio nel caso di edifici di proprietà dell’A.T.C.).

Quali sono i tempi della certificazione energetica?
La redazione dell’attestato di certificazione energetica, nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici avviene all’atto di chiusura dei lavori. In questi casi, è il costruttore che ha l’obbligo di far produrre ad un certificatore l’attestato di certificazione energetica; il nominativo del certificatore deve essere comunicato, sempre da parte del costruttore, al Comune competente per territorio entro la data di inizio lavori.
In caso di compravendita o di locazione degli edifici l’attestato di certificazione energetica deve essere redatto in tempo utile per essere reso disponibile al momento della stipula dell’atto di compravendita o locazione, a cura rispettivamente del venditore e del locatore.

Chi certifica?
E’ prevista l’istituzione di un Elenco regionale dei professionisti abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica, purché iscritti ai relativi ordini e collegi professionali nell’ambito delle loro competenze.

Chi organizza i corsi?
D’intesa con la Regione Piemonte i corsi sono organizzati dagli Ordini, dai Collegi professionali, dalle Agenzie per l’energia con sede nel territorio regionale, dalle Agenzie formative, dall’Università di Torino, dal Politecnico di Torino e dall’Università del Piemonte Orientale.

Quali sanzioni sono previste?
Sono definite dall’art. 20 della  l.r. 13/2007. In sintesi:
•    salvo che il fatto costituisca reato, il certificatore che rilascia l’attestato di certificazione energetica non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale e l’esclusione dall’elenco regionale dei certificatori.
•    Il certificatore che rilascia l’attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla l.r. 13/2007 (articolo 5), è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale;
•    Il costruttore che non provvede a far produrre l’attestato di certificazione energetica nei casi di nuova costruzione o in quelli di ristrutturazione edilizia è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;
•    Il venditore che non rende disponibile al momento della stipula dell’atto di compravendita l’attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 1000,00 a 10000 euro, graduata sulla superficie utile dell’edificio;
•    Il locatore che non rende disponibile al momento della stipula del contratto di locazione l’attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 500,00 a 5000,00 euro, graduata sulla superficie utile dell’edificio.
Per effettuare i controlli la Regione Piemonte si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.); annualmente sono previsti accertamenti e ispezioni a campione in corso d'opera o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità dell'attestato di certificazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale. Anche per gli attestati di certificazione energetica predisposti in occasione di compravendita e locazione sono previsti annualmente controlli a campione sulla loro regolarità.