TUTTO SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICIF.A.Q. DAL SITO DELLA REGIONE PIEMONTE
A cosa serve la certificazione energetica?
Il
documento testimonia la prestazione o il rendimento energetico di un
immobile, cioè quanta energia in un anno è necessaria per soddisfare i
servizi di climatizzazione invernale ed estiva, di riscaldamento
dell'acqua per uso domestico, di ventilazione e di illuminazione.
Inoltre consiglia anche raccomandazioni per migliorare tale rendimento.
Quando entra in vigore?
Il 1° di ottobre del 2009.
Come verranno classificati gli edifici?
Secondo
una scala di merito, da A + a G, rispettivamente dal migliore al
peggiore rendimento energetico, che permetterà di valutarne in modo
chiaro ed immediato lo stato in relazione ai consumi ed ai risparmi di
energia.
Quanto dura la validità della certificazione energetica?
Il
documento dura 10 anni. Alla scadenza dovrà essere nuovamente
convalidato, così come in caso di interventi che modifcano le
prestazioni energetiche dell’edificio.
Quali sono gli edifici interessati?
La certificazione energetica degli edifici è necessaria (ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 13/2007):
a) nel caso di nuova costruzione di edifici;
b) nel caso di ristrutturazione edilizia agli edifici;
c) nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari;
d) nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari.
Quali sono gli edifici esclusi?
Le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d’uso:
• box;
• cantine;
• autorimesse;
• parcheggi multipiano;
• locali adibiti a depositi;
• strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
• strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi;
• altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.
Inoltre
la certificazione energetica non è necessaria per gli edifici
dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa
a canone vincolato o convenzionato (come ad esempio nel caso di edifici
di proprietà dell’A.T.C.).
Quali sono i tempi della certificazione energetica?
La
redazione dell’attestato di certificazione energetica, nei casi di
nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici avviene all’atto
di chiusura dei lavori. In questi casi, è il costruttore che ha
l’obbligo di far produrre ad un certificatore l’attestato di
certificazione energetica; il nominativo del certificatore deve essere
comunicato, sempre da parte del costruttore, al Comune competente per
territorio entro la data di inizio lavori.
In
caso di compravendita o di locazione degli edifici l’attestato di
certificazione energetica deve essere redatto in tempo utile per essere
reso disponibile al momento della stipula dell’atto di compravendita o
locazione, a cura rispettivamente del venditore e del locatore.
Chi certifica?
E’
prevista l’istituzione di un Elenco regionale dei professionisti
abilitati al rilascio dell’attestato di certificazione energetica,
purché iscritti ai relativi ordini e collegi professionali nell’ambito
delle loro competenze.
Chi organizza i corsi?
D’intesa
con la Regione Piemonte i corsi sono organizzati dagli Ordini, dai
Collegi professionali, dalle Agenzie per l’energia con sede nel
territorio regionale, dalle Agenzie formative, dall’Università di
Torino, dal Politecnico di Torino e dall’Università del Piemonte
Orientale.
Quali sanzioni sono previste?
Sono definite dall’art. 20 della l.r. 13/2007. In sintesi:
•
salvo che il fatto costituisca reato, il certificatore che rilascia
l’attestato di certificazione energetica non veritiero, è punito con la
sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal
competente ordine o collegio professionale e l’esclusione dall’elenco
regionale dei certificatori.
•
Il certificatore che rilascia l’attestato di certificazione senza il
rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla l.r. 13/2007
(articolo 5), è punito con la sanzione amministrativa pari al valore
della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale;
•
Il costruttore che non provvede a far produrre l’attestato di
certificazione energetica nei casi di nuova costruzione o in quelli di
ristrutturazione edilizia è punito con la sanzione amministrativa da
euro 5.000,00 a euro 30.000,00;
•
Il venditore che non rende disponibile al momento della stipula
dell’atto di compravendita l’attestato di certificazione energetica, è
punito con una sanzione amministrativa che va da 1000,00 a 10000 euro,
graduata sulla superficie utile dell’edificio;
•
Il locatore che non rende disponibile al momento della stipula del
contratto di locazione l’attestato di certificazione energetica, è
punito con una sanzione amministrativa che va da 500,00 a 5000,00 euro,
graduata sulla superficie utile dell’edificio.
Per effettuare
i controlli la Regione Piemonte si avvale dell'Agenzia regionale per la
protezione ambientale (A.R.P.A.); annualmente sono previsti
accertamenti e ispezioni a campione in corso d'opera o entro cinque
anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di
verificare la regolarità dell'attestato di certificazione energetica e
la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale.
Anche per gli attestati di certificazione energetica predisposti in
occasione di compravendita e locazione sono previsti annualmente
controlli a campione sulla loro regolarità.